I Tributi (IVA)

 I Tributi (IVA)


DEFINIZIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un’imposta indiretta sui consumi in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea (UE) che si applica con aliquote percentuali costanti alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni e alle importazioni da chiunque effettuate.

L’IVA è da sempre una delle principali imposte (tasse) del nostro sistema fiscale.


CARATTERISTICHE dell’IVA

 

1.       imposta indiretta: perché non colpisce il reddito od il patrimonio come le imposte dirette ma la CAPACITA’ CONTRIBUTIVA che deriva dallo SCAMBIO e dal CONSUMO

2.       imposta proporzionale: all’imponibile perché si calcola applicando ALIQUOTE % costanti e differenziate alla base imponibile (più fatturo, più pago).

3.       imposta generale: perché applicata su tutti i beni e servizi (altrimenti vuol dire che devi pagare in “nero”)

4.       imposta neutra: perché non dipende dal numero di passaggi che un bene fa per andare dal produttore al consumatore

5.       imposta sui consumi: perché la paga il consumatore finale, tutti coloro che producono o distribuiscono il bene la addebitano ai propri clienti aggiungendola al prezzo di vendita.

6.       imposta che comporta: adempimenti amministrativi cioè va dichiarata perché oggetto di indagini a sanzione

 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IVA

 

Chi fa operazioni di addebito o di scarico di IVA (quindi le imprese, negozi, professionisti…) deve:

§  comunicare al FISCO l’inizio, la fine, la variazione della loro attività

§  emettere documenti fiscali per ogni operazione dove si contempla l’IVA

§  tenere il registro delle fatture emesse od il registro dei corrispettivi per elencare fatture e scontrini

§  tenere il registro delle fatture di acquisto

§  effettuare i versamenti periodici dell’IVA

§  presentare la dichiarazione annuale dell’IVA


I PRESUPPOSTI DELL’IVA

Un’operazione rientra nel campo IVA se si verificano contemporaneamente 3 presupposti:

1.       il presupposto oggettivo: sono soggette a IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso nonché le importazioni da chiunque effettuate;

2.       il presupposto soggettivo: sono soggette a IVA le operazioni compiute nell’esercizio di imprese, arti o professioni;

3.       il presupposto territoriale: sono soggette a IVA le operazioni compiute nel territorio dello Stato.


CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA

 

In base alle norme IVA le operazioni si dividono in 2 gruppi:

1.        operazioni non soggette a IVA (o estranee): che non hanno tutti e 3 i presupposti IVA o sono estranee per legge all’IVA;

2.        operazioni soggette a IVA: cessioni di beni e prestazioni di servizi regolate dalle norme IVA.

 

A loro volta le operazioni soggette a IVA si dividono in:

·          operazioni imponibili: per le quali si verificano tutti e tre i presupposti IVA e alle quali si applica l’IVA con le aliquote stabilite dalle norme fiscali;

·          operazioni esenti: sulle quali l’IVA non si applica per ragioni di opportunità economico-sociale;

·          operazioni non imponibili: esportazioni e servizi internazionali, sui quali l’IVA non si applica per evitare una doppia tassazione.

ATTENZIONE: non concorrono alla formazione della base imponibile le SOMME ESCLUSE (interessi di mora, cauzioni per imballaggi…)

 

ALIQUOTE E MODALITA’ DI CALCOLO

L’IVA si determina applicando aliquote % differenziate al prezzo complessivo dei beni o dei servizi.

 

ALIQUOTE IVA

4%

BENI E SERVIZI DI PRIMA NECESSITA’

5%

PRESTAZIONI RESE DA COOPERATIVE SOCIALI

10%

BENI E SERVIZI DI LARGO CONSUMO

22%

TUTTI GLI ALTRI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI ALLE PRECEDENTI

Nota: IL RISULTATO SI ARROTONDA E VALE LA REGOLA DELL’ECCESSO O DIFETTO IN BASE ALLA TERZA CIFRA DECIMALE.


LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA E VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

I soggetti passivi IVA devono determinare periodicamente l’IVA da versare al Fisco. Questa operazione è detta liquidazione periodica e viene effettuata con il meccanismo di deduzione di imposta da imposta.

Con il meccanismo di deduzione di imposta da imposta l’IVA da versare è calcolata come differenza tra l’IVA a debito (IVA sulle vendite) e l’IVA a credito (IVA sugli acquisti) del periodo.


TERMINI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELL’IVA

A seconda del loro volume d’affari i soggetti passivi IVA devono effettuare la liquidazione e il versamento dell’imposta con periodicità:

§  mensile: entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento;

§  trimestrale: entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Il versamento dell’IVA deve essere effettuato tramite il modello F24.


LA BASE IMPONIBILE IVA E IL TOTALE FATTURA

Nella fattura la base imponibile IVA è l’importo sul quale si applica l’aliquota IVA.

BASE IMPONIBILE IVA = IMPORTO MERCE + IMBALLAGGIO FATTURATO + COSTI ACCESSORI NON DOCUMENTATI

Il totale fattura è il corrispettivo complessivo dovuto dal compratore, comprensivo degli elementi esclusi dalla base imponibile.

TOT FATTURA = B. IMPONIBILE + COSTI ACCESSORI DOC. + IMBALLAGGIO A RENDERE + INTERESSI DILAZIONE

Per gli importi ESENTI o ESCLUSI da IVA presenti in fattura bisogna specificare l’articolo della normativa in base al quale non si applica l’imposta.

IMPORTI ESENTI: art. 10 DPR 633/1972 (Decreto Presidente della Repubblica)

IMPORTI ESCLUSI: art. 15 DPR 633/1972

 

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE IVA E TOTALE FATTURA

Importo delle merci vendute (prezzo unitario × quantità)                                                           

- sconti mercantili incondizionati   

= importo delle merci al netto degli sconti incondizionati                                                               

+ imballaggio fatturato

+ costi accessori non documentati         

= base imponibile IVA                                                                                                                    

+  IVA

+ costi accessori documentati

+ cauzione per imballaggi a rendere                                                                                                

+ interessi di dilazione  

 totale fattura

 

SCONTI MERCANTILI INCONDIZIONATI E CONDIZIONATI IN FATTURA

Gli sconti mercantili sono riduzioni percentuali di prezzo concesse dal venditore al compratore che si distinguono in due categorie:

·         incondizionati: concessi a tutti i clienti in base alle clausole contrattuali e non soggetti a condizioni (sconti per redistribuzione, sconti quantità, sconti promozionali ecc.);

·         condizionati: spettano al compratore solo al verificarsi di determinate condizioni (sconti per pronta cassa, sconti per ordini superiori a certi volumi).

Gli sconti incondizionati sono indicati in fattura e calcolati sull’importo delle merci (elemento diminutivo della base imponibile IVA).

Gli sconti condizionati non sono indicati in fattura perché le condizioni per la loro applicazione si verificano dopo la sua emissione.


GLI IMBALLAGGI IN FATTURA

Le regole per la fatturazione dell’imballaggio sono le seguenti:

       imballaggio gratuito: non si indica in fattura perché è compreso nel prezzo delle merci;

       imballaggio fatturato (o a perdere): si indica separatamente in fattura e concorre a formare la base imponibile IVA;

       imballaggio a rendere: si indica in fattura dopo l’IVA e concorre a formare il totale fattura;

       imballaggio fornito dal compratore: non si indica in fattura perché è di proprietà del compratore.


I COSTI ACCESSORI DI VENDITA IN FATTURA

Nella compilazione della fattura i costi accessori di vendita sono collocati in una posizione diversa a seconda che siano:

       non documentati: addebitati al compratore in misura forfettaria per prestazioni accessorie effettuate direttamente dal venditore (costi di trasporto franco partenza, costi di collaudo e installazione ecc. a cura del venditore). Concorrono a formare la Base Imponibile IVA;

       documentati: addebitati al compratore per prestazioni accessorie eseguite da terzi e anticipate dal venditore in nome e per conto del compratore (trasporto franco partenza a cura del vettore, costi di confezionamento ecc. a cura di terzi). Concorrono a formare il totale fattura.


GLI INTERESSI DI DILAZIONE IN FATTURA

Gli interessi di dilazione sono talvolta dovuti dal compratore per il pagamento differito del prezzo.

Gli interessi di dilazione sono esenti da IVA, ma soggetti all’obbligo di fatturazione.

Vengono pertanto indicati in fattura e concorrono a formare il totale fattura.


LE FATTURE A PIÙ ALIQUOTE IVA

Quando la vendita ha per oggetto merci con due o più aliquote IVA è necessario compilare una fattura a più aliquote IVA.

Nella fattura vanno indicate separatamente:

  • le merci con le relative aliquote IVA.
  • le diverse basi imponibili IVA.
  • l’IVA calcolata su ciascuna base imponibile.

Nella fattura a più aliquote IVA, i costi accessori non documentati si ripartiscono in parti direttamente proporzionali all’importo delle merci con le regole del riparto proporzionale diretto.

 

LE NOTE DI CREDITO E DEBITO

Il venditore può procedere alla RETTIFICA di una fattura per i seguenti motivi:

Ø  mancata esecuzione della vendita.

Ø  presenza di errori nella fattura.

Ø  concessione di abbuoni, sconti condizionati, applicati dopo l’emissione della fattura.

Ø  la restituzione da parte del compratore di merci difettose o di qualità non conforme rispetto a quanto previsto nel contratto di vendita.


Le rettifiche si possono fare in 2 modi:

  • NOTA di DEBITO (o nota di addebito) è un documento fiscale che ha gli stessi requisiti della fattura, emesso dal venditore in presenza di una VARIAZIONE IN AUMENTO dell’imponibile IVA, rispetto all’operazione precedentemente fatturata. E’ un documento obbligatorio e costituisce una vera e propria fattura integrativa (per mettere a posto anche l’IVA che è stata calcolata in modo errato).
  • NOTA di CREDITO (o nota di accredito) è un documento fiscale che ha gli stessi requisiti della fattura, emesso dal venditore per RETTIFICARE IN DIMINUZIONE una fattura precedente (per esempio per sconti condizionati).

Il venditore può emettere una nota di credito con variazione di IVA o senza variazione di IVA.


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