I Tributi (IVA)
I Tributi (IVA)
DEFINIZIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un’imposta indiretta sui consumi in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea (UE) che si applica con aliquote percentuali costanti alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni e alle importazioni da chiunque effettuate.
L’IVA è da sempre una delle
principali imposte (tasse) del nostro sistema fiscale.
CARATTERISTICHE dell’IVA
1.
imposta
indiretta: perché non colpisce il
reddito od il patrimonio come le imposte dirette ma la CAPACITA’ CONTRIBUTIVA
che deriva dallo SCAMBIO e dal CONSUMO
2.
imposta
proporzionale: all’imponibile
perché si calcola applicando ALIQUOTE % costanti e differenziate alla
base imponibile (più fatturo, più pago).
3.
imposta
generale: perché applicata su
tutti i beni e servizi (altrimenti vuol dire che devi pagare in “nero”)
4.
imposta
neutra: perché non dipende dal
numero di passaggi che un bene fa per andare dal produttore al consumatore
5.
imposta
sui consumi: perché la paga il
consumatore finale, tutti coloro che producono o distribuiscono il bene la
addebitano ai propri clienti aggiungendola al prezzo di vendita.
6.
imposta che
comporta: adempimenti amministrativi cioè va dichiarata perché oggetto
di indagini a sanzione
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IVA
Chi fa operazioni di addebito o di scarico di IVA (quindi le imprese, negozi, professionisti…) deve:
§ comunicare al FISCO l’inizio, la fine, la variazione della loro attività
§ emettere documenti fiscali per ogni operazione dove si contempla l’IVA
§ tenere il registro delle fatture emesse od il registro dei corrispettivi per elencare fatture e scontrini
§ tenere il registro delle fatture di acquisto
§ effettuare i versamenti periodici dell’IVA
§ presentare la dichiarazione annuale dell’IVA
I PRESUPPOSTI DELL’IVA
Un’operazione rientra nel campo IVA
se si verificano contemporaneamente 3 presupposti:
1.
il presupposto
oggettivo: sono soggette a IVA le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi a titolo oneroso nonché le importazioni da chiunque
effettuate;
2.
il presupposto
soggettivo: sono soggette a IVA le operazioni compiute nell’esercizio di imprese,
arti o professioni;
3.
il presupposto
territoriale: sono soggette a IVA le operazioni compiute nel territorio
dello Stato.
CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI
AI FINI IVA
In base alle norme IVA le
operazioni si dividono in 2 gruppi:
1.
operazioni non
soggette a IVA (o estranee): che non hanno tutti e 3 i presupposti IVA o
sono estranee per legge all’IVA;
2.
operazioni soggette
a IVA: cessioni di beni e prestazioni di servizi regolate dalle norme IVA.
A loro volta le operazioni soggette a IVA si dividono in:
·
operazioni
imponibili: per le quali si verificano tutti e tre i presupposti IVA e alle
quali si applica l’IVA con le aliquote stabilite dalle norme fiscali;
·
operazioni
esenti: sulle quali l’IVA non si applica per ragioni di opportunità
economico-sociale;
·
operazioni
non imponibili: esportazioni e servizi internazionali, sui quali l’IVA non
si applica per evitare una doppia tassazione.
ATTENZIONE: non concorrono alla formazione della base
imponibile le SOMME ESCLUSE (interessi di mora, cauzioni per imballaggi…)
ALIQUOTE E MODALITA’ DI CALCOLO
L’IVA si
determina applicando aliquote % differenziate al prezzo complessivo dei beni o
dei servizi.
ALIQUOTE IVA |
|
4% |
BENI E SERVIZI
DI PRIMA NECESSITA’ |
5% |
PRESTAZIONI
RESE DA COOPERATIVE SOCIALI |
10% |
BENI E SERVIZI
DI LARGO CONSUMO |
22% |
TUTTI GLI ALTRI
BENI E SERVIZI NON SOGGETTI ALLE PRECEDENTI |
Nota: IL RISULTATO SI ARROTONDA E VALE LA REGOLA DELL’ECCESSO O DIFETTO IN BASE ALLA TERZA CIFRA DECIMALE.
LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA E
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
I soggetti passivi IVA devono
determinare periodicamente l’IVA da versare al Fisco. Questa operazione è detta
liquidazione periodica e viene effettuata con il meccanismo di deduzione
di imposta da imposta.
Con il meccanismo di deduzione di
imposta da imposta l’IVA da versare è calcolata come differenza tra l’IVA
a debito (IVA sulle vendite) e l’IVA a credito (IVA sugli acquisti)
del periodo.
TERMINI E MODALITÀ DI
LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELL’IVA
A seconda del loro volume d’affari i
soggetti passivi IVA devono effettuare la liquidazione e il versamento
dell’imposta con periodicità:
§ mensile: entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento;
§ trimestrale: entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Il versamento dell’IVA deve essere
effettuato tramite il modello F24.
LA BASE IMPONIBILE IVA E IL TOTALE FATTURA
Nella fattura la base imponibile IVA è l’importo sul quale si applica l’aliquota IVA.
BASE IMPONIBILE IVA = IMPORTO MERCE + IMBALLAGGIO FATTURATO + COSTI ACCESSORI NON DOCUMENTATI
Il totale fattura è il corrispettivo complessivo dovuto dal compratore, comprensivo degli elementi esclusi dalla base imponibile.
TOT FATTURA = B. IMPONIBILE + COSTI ACCESSORI DOC. + IMBALLAGGIO A RENDERE + INTERESSI DILAZIONE
Per gli importi ESENTI o ESCLUSI da
IVA presenti in fattura bisogna specificare l’articolo della normativa in base
al quale non si applica l’imposta.
IMPORTI ESENTI: art. 10 DPR 633/1972 (Decreto Presidente della Repubblica)
IMPORTI ESCLUSI: art. 15 DPR 633/1972
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE IVA E TOTALE FATTURA
Importo delle merci vendute (prezzo
unitario × quantità)
- sconti mercantili
incondizionati
= importo delle merci al netto degli
sconti incondizionati
+ imballaggio fatturato
+ costi accessori non
documentati
= base imponibile IVA
+
IVA
+ costi accessori documentati
+ cauzione per imballaggi a
rendere
+ interessi di dilazione
totale fattura
SCONTI MERCANTILI INCONDIZIONATI E CONDIZIONATI IN FATTURA
Gli sconti mercantili sono
riduzioni percentuali di prezzo concesse dal venditore al compratore che si
distinguono in due categorie:
·
incondizionati: concessi a tutti i clienti in base alle clausole
contrattuali e non soggetti a condizioni (sconti per redistribuzione, sconti
quantità, sconti promozionali ecc.);
·
condizionati: spettano al compratore solo al verificarsi di
determinate condizioni (sconti per pronta cassa, sconti per ordini
superiori a certi volumi).
Gli sconti incondizionati sono
indicati in fattura e calcolati sull’importo delle merci (elemento
diminutivo della base imponibile IVA).
Gli sconti condizionati non
sono indicati in fattura perché le condizioni per la loro applicazione si
verificano dopo la sua emissione.
GLI IMBALLAGGI IN FATTURA
Le regole per la fatturazione
dell’imballaggio sono le seguenti:
•
imballaggio
gratuito: non si indica in
fattura perché è compreso nel prezzo delle merci;
•
imballaggio
fatturato (o a perdere):
si indica separatamente in fattura e concorre a formare la base imponibile IVA;
•
imballaggio
a rendere: si indica in fattura
dopo l’IVA e concorre a formare il totale fattura;
•
imballaggio
fornito dal compratore: non si
indica in fattura perché è di proprietà del compratore.
I COSTI ACCESSORI DI VENDITA IN FATTURA
Nella compilazione della fattura i costi
accessori di vendita sono collocati in una posizione diversa a seconda che
siano:
•
non
documentati: addebitati al
compratore in misura forfettaria per prestazioni accessorie effettuate
direttamente dal venditore (costi di trasporto franco partenza, costi di
collaudo e installazione ecc. a cura del venditore). Concorrono
a formare la Base Imponibile IVA;
•
documentati: addebitati al compratore per prestazioni
accessorie eseguite da terzi e anticipate dal venditore in nome e per conto del
compratore (trasporto franco partenza a cura del vettore, costi di
confezionamento ecc. a cura di terzi). Concorrono a formare il totale
fattura.
GLI INTERESSI DI DILAZIONE IN FATTURA
Gli interessi di dilazione sono
talvolta dovuti dal compratore per il pagamento differito del prezzo.
Gli interessi di dilazione sono esenti
da IVA, ma soggetti all’obbligo di fatturazione.
Vengono pertanto indicati in fattura
e concorrono a formare il totale fattura.
LE FATTURE A PIÙ ALIQUOTE IVA
Quando la vendita ha per oggetto merci con due o più aliquote IVA è necessario compilare una fattura a più aliquote IVA.
Nella fattura vanno indicate separatamente:
- le merci con le relative aliquote IVA.
- le diverse basi imponibili IVA.
- l’IVA calcolata su ciascuna base imponibile.
Nella fattura a più aliquote IVA, i costi accessori non documentati si ripartiscono in parti direttamente proporzionali all’importo delle merci con le regole del riparto proporzionale diretto.
LE NOTE DI CREDITO E DEBITO
Il venditore può procedere alla RETTIFICA di una fattura per i seguenti motivi:
Ø mancata esecuzione della vendita.
Ø presenza di errori nella fattura.
Ø concessione di abbuoni, sconti condizionati, applicati dopo l’emissione della fattura.
Ø la restituzione da parte del compratore di merci difettose o di qualità non conforme rispetto a quanto previsto nel contratto di vendita.
Le rettifiche si possono fare in 2 modi:
- NOTA di DEBITO (o nota di addebito) è un documento fiscale che ha gli stessi requisiti della fattura, emesso dal venditore in presenza di una VARIAZIONE IN AUMENTO dell’imponibile IVA, rispetto all’operazione precedentemente fatturata. E’ un documento obbligatorio e costituisce una vera e propria fattura integrativa (per mettere a posto anche l’IVA che è stata calcolata in modo errato).
- NOTA di CREDITO (o nota di accredito) è un documento fiscale che ha gli stessi requisiti della fattura, emesso dal venditore per RETTIFICARE IN DIMINUZIONE una fattura precedente (per esempio per sconti condizionati).
Il
venditore può emettere una nota di credito con variazione di IVA o senza
variazione di IVA.
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